Browser per la tariffa 317

 6603.54  Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b,e degli altri antigeni fetali
 
Punti   166.5 Posizione franchi  No
Vpt   cf. tavola Settore   HG
Validità   da 1 Ago 22 Capitolo   B6
 
Interpretazione  
Tecnica di analisi: Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione
tramite elettroforesi capillare (analisi dei fragmenti e.a) o
cromatografia (HPLC e.a.) o ibridazione (strip assay per esempio)

Campione di analisi: Sampione primario fetale
Risultato: Non specificato
Applicazioni per campione primario: Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo
Area: HG
Autorizzazione:
- Laboratorio su mandato secondo
- Laboratorio d'ospedale secondo (per il proprio bisogno)
- Laboratorio d'ospedale secondo (per incarico esterno)
- Laboratorio d'ospedale secondo art. 54.1c, 54.2 OAMal (per il proprio bisogno)

Osservazioni:
1. Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio clinicamente rilevante di alloimmunizzazione feto-materna o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.
2. Le analisi degli antigeni KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'art. 36 capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
a) Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'art. 29 della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'art. 28 dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'art. 6 lettera c LEGU e all'art. 3 capoverso 2 lett. b e c nonché capoverso 4 OEGU; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
b) L'organizzazione dell'analisi, dell'invio die campioni, della trasmissione die risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'art. 54 capoverso 3 OAMal.
 
  Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b,e degli altri antigeni fetali
 
 
Punti   185.0 Posizione franchi  No
Vpt   cf. tavola Settore   HG
Validità   1 Gen 21 - 31 Lug 22 Capitolo   B6
 
Interpretazione  
Tecnica di analisi: Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione
tramite elettroforesi capillare (analisi dei fragmenti e.a) o
cromatografia (HPLC e.a.) o ibridazione (strip assay per esempio)

Campione di analisi: Sampione primario fetale
Risultato: Non specificato
Applicazioni per campione primario: Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo
Area: HG
Autorizzazione:
- Laboratorio su mandato secondo
- Laboratorio d'ospedale secondo (per il proprio bisogno)
- Laboratorio d'ospedale secondo (per incarico esterno)
- Laboratorio d'ospedale secondo art. 54.1c, 54.2 OAMal (per il proprio bisogno)

Osservazioni:
1. Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio clinicamente rilevante di alloimmunizzazione feto-materna o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.
2. Le analisi degli antigeni KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
a) Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l'informazione al medico prescrivente e la protezione die dati, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1).
B) L'organizzazione dell'analisi, dell'invio die campioni, della trasmissione die risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal.