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 1900.30  Analisi biochimica altamente specializzata die metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) a causa die criteri #4
 
Punti   145.0 Posizione franchi  No
Vpt   cf. tavola Settore   C
Validità   da 1 Apr 20 Capitolo   1
 
Interpretazione   che presenta i criteri seguenti:
a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;
b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)
c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;
d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;
e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso
f. la sensitività diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.

tramite gel di elettroforesi, cromatografia su strato sottile, cromatografia liquida (incl. HPLC), gascromatografia, elettroforesi capillare,

utilizzando MS o NMR o almeno un radioisotopo,

qn, ognuno, massimo cinque volte per campione primario

Limitazione  
1. Campioni di analisi: sangue, plasma, siero, urina, liquido cerebrospinale
2. L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12)
3. Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
4. L'esecuzione di analisi biochimiche dei metaboliti per controllo del decorso non rientra nell'ambito di applicazione della LEGU
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
- le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal
- l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMa