Browser per la tariffa 329

  01  Condizioni tariffarie generali per sistemi uditivi
  • 1.01 I lavori di adattamento comprendono la consulenza, la diagnostica, l'adattamento comparativo, la prova, i controlli dell'esito e della funzione nonché la stesura del rapporto sull'adattamento.


• 1.02 L'accoppiamento acustico necessario dal punto di vista anatomico tramite otoplastica (conchiglia auricolare in apparecchi acustici intrauricolari o retroauricolari) può essere fatturato separatamente con il codice della tariffa 3.500. In caso di esecuzione binaurale, il codice 3.500 può essere calcolato due volte. Le ulteriori consegne, in seguito a condizioni anatomiche mutate, sono fatturate in base al codice della tariffa 3.500. Le conchiglie auricolari supplementari nell'ambito di un adattamento comparativo sono prese a carico solo se è stata adattata almeno una variante esente da costi supplementari. Il codice della tariffa 3.500 non è cumulabile con il codice 3.510 per l'accoppiamento acustico tramite componenti standard (es. Slim Tube, cupola, ecc.).


• 1.03 L'accoppiamento acustico tramite componenti standard (Slim Tube, cupola, ecc.), inclusi gli accessori, può essere fatturato separatamente con il codice della tariffa 3.510. Ciò comprende la sostituzione di accoppiamenti acustici fino a una nuova fornitura dei sistemi uditivi. È inclusa la fabbricazione di una otoplastica eventualmente necessaria. In caso di adattamento di sistemi uditivi binaurali, il codice della tariffa può essere calcolato due volte. Il codice della tariffa 3.510 non è cumulabile con il codice 3.500 per l'accoppiamento acustico tramite otoplastica.


• 1.04 Sono compresi nel prezzo: i lavori di adattamento, di assistenza tecnica e assistenza dopo l'adattamento nonché le riparazioni successive fino a un importo di CHF 20.-, in relazione alla consegna e durante la garanzia (Capitolo 7).

Per le riparazioni e i servizi di assistenza tecnica che superano CHF 300.- per ogni sistema uditivo, si deve sottoporre un preventivo delle spese all'assicuratore competente. Le altre prestazioni conformemente al capitolo 4.3 e 6.3 della tariffa nonché le riparazioni che superano CHF 20.- possono essere fatturate separatamente.

Nella fattura devono essere specificati dettagliatamente i lavori di riparazione e assistenza eseguiti. In caso di servizi esterni, la fattura dettagliata della riparazione e dell'assistenza deve essere inoltrata unitamente al conto del tecnologo per sistemi uditivi.


• 1.05 I servizi di assistenza tecnica comprendono la pulizia e la sostituzione del tubo acustico fino a una nuova fornitura del sistema uditivo.


• 1.06 Il servizio di assistenza postvendita comprende, a tempo indeterminato, i controlli audiometrici, il controllo della funzione, la verifica della programmazione e la reimpostazione.


• 1.07 I requisiti minimi dei sistemi uditivi sono definiti nel Capitolo 8.


• 1.08 La persona assicurata deve essere dotata di sistemi uditivi del livello di indicazione prescritto (standard / complesso). Se per motivi personali una persona assicurata richiede un apparecchio più costoso, deve assumersi personalmente i costi supplementari. L'assunzione di tali costi deve essere convenuta per iscritto tra la persona assicura-ta e il fornitore contrattuale prima della consegna del sistema uditivo (utilizzando il modulo «Conferma dell'assunzione di costi supplementari»). Una copia del modulo deve essere inviata all'assicuratore unitamente alla fattura.


• 1.09 Il raffinamento delle conchiglie auricolari è a carico dall'assicuratore solo su indicazione medica.


• 1.10 Le prestazioni dell'assicurazione possono essere rivendicate ogni sei anni al minimo. Per una nuova fornitura fa testo la data del rapporto sull'adattamento indirizzata al medico perito ORL. Un nuovo adattamento può essere effettuato prima della scadenza solo su indicazione medica e se è motivato dal medico perito ORL.


• 1.11 Il rimborso per la perdita di un sistema uditivo si basa sul livello di indicazione (standard / complesso) stabilito nel quadro dell'ultimo adattamento normale. La persona assicurata deve versare in ogni caso una franchigia di cui al punto 4.7. Lo specialista fattura la quota parte AINF / AM all'assicuratore e la franchigia direttamente al portatore dei si-stemi uditivi.

Se, a partire dal quinto anno di utilizzo, una persona assicurata dotata di un impianto binaurale lo perde, si procede in ogni caso a un adattamento sostitutivo binaurale (conformemente al Capitolo 4.7.2, Adattamento sostitutivo binaurale). Per un nuovo adattamento fa testo la data del nuovo rapporto sull'adattamento indirizzato al medico perito ORL.
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