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36.02 Prodotti dietetici in caso di infermità congenite
  In linea di principio, la rimunerazione di prodotti dietetici in caso di infermità congenite avviene secondo le disposizioni (disposizioni contrattuali, tariffa) dell'AI (v. anche le spiegazioni al punto 2.3).
Nei casi in cui l'assicurato non soddisfa le condizioni per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione sociale pertinente, l'AOMS assume queste prestazioni a condizione che sussista l'obbligo di assunzione delle prestazioni da parte dell'AOMS. L'ammontare della rimunerazione è determinato secondo le disposizioni (disposizioni contrattuali, tariffa) dell'AI.
 
  36.02.00.00.1   Prestazione: Prodotti dietetici in caso di infermità congenite